Raccolta funghi: tutte le regole da conoscere

In Italia le regola sulla raccolta funghi spuntano come funghi: c'è una legge nazionale e poi regioni, province ed enti locali possono a loro volta emanare altre direttive.

Raccolta funghi: tutte le regole da conoscere

Autunno, tempo di raccolta funghi.
Camminare nei boschi è bello, ma è ancora più bello in questa stagione, quando tra le felci e le foglie fanno capolino porcini, finferli, mazze di tamburo, prataioli, vesce e altre delizie mangerecce (massima attenzione a quelli velenosi, ovviamente). Ed è un attimo chinarsi a cogliere il fungo e metterlo in saccoccia con nonchalance.
Sembrerebbe la cosa più naturale del mondo e invece, anche se molti non si pongono nemmeno la questione, spesso non si potrebbe: in molte regioni per la raccolta funghi serve un permesso, anche solo per una giornata, e in alcuni casi un apposito tesserino di abilitazione, oltre al pagamento di un importo correlato – altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni pesanti e nella confisca dei funghi, se si subisce un controllo.
E tenete presente che esistono limiti massimi per la quantità funghi giornaliera e che la raccolta di solito è consentita solo in determinati periodi e orari: di notte, per esempio, non si può, a parte il fatto che avventurarsi nei boschi al buio è sempre una pessima idea.

Raccolta funghi: tutte le regole da conoscere

Entrando nello specifico, la situazione normativa sulla raccolta funghi è molto complessa (d’altra parte siamo in Italia): le leggi spuntano, appunto, come funghi, perché regioni, province ed enti locali come le comunità montane hanno facoltà di emanare i propri regolamenti.
Le condizioni quindi possono variare da zona a zona, e pure parecchio, ed è bene informarsi prima di andarne a caccia. Il proliferare di restrizioni, in sé anche irritante, nasce però dall’esigenza di evitare razzie dannose per l’ecosistema da parte di fungaioli avidi o privi di preparazione.

Raccolta funghi: la legge nazionale

A di là delle variazioni locali, esistono tuttavia un inquadramento nazionale e norme comuni, che è bene conoscere e che vi riportiamo qui sotto. Una premessa terminologica: per carpoforo (o sporoforo) si intende l’insieme formato dal gambo, dal cappello, dai tubuli o dalle lamelle o dagli aghi – insomma, il fungo intero.

  • La quantità massima della raccolta giornaliera totale non può superare i 3 kg (ma alcune regioni applicano limiti diversi)
  • È vietata la raccolta dell’Amanita caesarea allo stato di ovolo chiuso
  • È vietato l’uso di rastrelli, uncini o altri utensili che possono danneggiare lo strato umifero del terreno, il micelio fungino o l’apparato radicale della vegetazione
  • Il carpoforo raccolto deve conservare tutte le caratteristiche morfologiche che consentono la sicura determinazione della specie
  • È vietata la distruzione volontaria dei carpofori fungini di qualsiasi specie
  • I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È vietato in ogni caso l’uso di contenitori di plastica
  • I funghi devono essere puliti sommariamente sul luogo
  • È vietata la raccolta e l’asportazione, anche a fini di commercio, della cotica superficiale del terreno
  • È vietata la raccolta nelle riserve naturali, nei parchi nazionali e nei parchi naturali regionali, oltre che nelle aree specificamente interdette dall’autorità forestale competente per motivi silvocolturali e in altre aree di particolare valore naturalistico e scientifico, individuate dagli organi regionali e locali competenti
  • È vietata la raccolta nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili a uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo che ai proprietari

Ecco le principali indicazioni relative ad alcune delle regioni più battute per la raccolta.

TRENTINO ALTO ADIGE

Provincia di Trento
– Il limite di raccolta è di 2 kg al giorno (salvo un singolo esemplare più pesante).
– La raccolta è vietata dalle ore 19.00 alle 7.00.
– Bisogna effettuare una denuncia di raccolta funghi, accompagnata dal versamento di una somma che varia a seconda del periodo di raccolta e alle disposizioni dei comuni. È personale, dura al massimo un mese e consente la raccolta solo nel territorio del comune.
– Bisogna sempre portarsi dietro la ricevuta del versamento, con riportato esattamente il periodo di validità.
– I residenti nella provincia non hanno bisogno di effettuare la denuncia.

Provincia di Bolzano
– Il limite di raccolta è di 1 kg al giorno per i non residenti nel comune e di 2 kg per i residenti.
– La raccolta è consentita solo nei giorni pari dalle ore 7.00 alle 19.00.
– I non residenti devono effettuare il versamento di un diritto fisso a favore del comune di raccolta pari a 8 euro al giorno.
– Per i residenti nel comune basta la carta d’identità.

Credits David J Coombes

LOMBARDIA

– Il limite di raccolta è di 3 kg al giorno.
– La raccolta è consentita dall’alba al tramonto.
– I singoli comuni stabiliscono la necessità o meno di un’autorizzazione e i criteri per il rilascio di eventuali permessi, anche mediante il rilascio di appositi tesserini stagionali, settimanali e giornalieri. Qui il manuale regionale

Credits: Michael Dawes

PIEMONTE

– Il limite di raccolta è di 3 kg al giorno.
– La raccolta è consentita dall’alba al tramonto.
– È vietata la raccolta nei castagneti.
– È necessaria un’autorizzazione personale giornaliera (5 euro), settimanale (10 euro) o annuale (30 euro). Fa fede la ricevuta del versamento, completa di dati anagrafici.
– Non serve l’autorizzazione per la raccolta dei chiodini o famigliola buona (armillariella mellea), dei prataioli (agaricus campestris, agaricus macrosporus), delle specie diverse del genere morchella, delle gambe secche (marasmius oreades), dell’orecchione (pleurotus ostreatus), del coprino chiomato (coprinus comatus) e della mazza di tamburo (macrolepiota procera). Qui i dettagli e le indicazioni degli enti a cui effettuare il versamento

Credits: malfet_

EMILIA ROMAGNA

– Il limite di raccolta è di 3 kg al giorno.
– È vietata la raccolta dell’amanita caesarea (ovolo buono) allo stato di ovolo chiuso, di esemplari di boletus edulis (porcino) e relativo gruppo con diametro del cappello inferiore a centimetri 3 e di esemplare di calocybe gambosa (prugnolo) e cantharellus cibarius (gallinaccio) con diametro del cappello inferiore a centimetri 2.
– La raccolta è consentita nei giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nelle ore diurne, da un’ora prima della levata del sole a un’ora dopo il tramonto.
– È necessaria l’autorizzazione alla raccolta, che avviene da parte degli enti competenti con il rilascio di apposito tesserino. Gli enti sono: comunità montane per i territori montani, province per i territori non montani, enti di gestione per i territori istituiti a parco; l’autorizzazione può essere rilasciata anche dai comuni. L’autorizzazione è valida nei territori di rispettiva pertinenza degli enti competenti.
– Il costo dell’autorizzazione è fissato dai singoli enti; può avere durata giornaliera, settimanale, mensile o semestrale (i residenti nei comuni montani possono ottenere un’autorizzazione annuale). Qui la legge nel dettaglio

SARDEGNA

– Il limite di raccolta è di 4 kg al giorno.
– È vietata la raccolta di funghi nei boschi percorsi dal fuoco nei precedenti tre anni.
– Fate attenzione ai cartelli che segnalano il divieto di raccolta: i proprietari o i conduttori di fondi possono riservarsi la raccolta dei funghi nel proprio fondo.
– È necessario un permesso regionale a pagamento (indicativamente 10 euro all’anno, salvo diverse disposizioni dei singoli enti), che può essere richiesto ai comuni. Qui la legge nel dettaglio

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