Autocertificazione Coronavirus per le attività sportive: ha valore legale e conseguenze penali?

Autocertificazione Coronavirus per le attività sportive: ha valore legale e conseguenze penali

Con la ripresa dello sport di base molti genitori e praticanti maggiorenni, insieme al certificato medico sportivo in corso di validità, si stanno trovando a firmare l’autocertificazione Coronavirus per le attività sportive. Un Modulo di Autodichiarazione COVID-19 senza il quale sportivi adulti, ragazzi e ragazze, bambini e bambine non possono accedere a palestre e campi sportivi e partecipare agli allenamenti organizzati dalle società sportive. Normalmente questa Autocertificazione Coronavirus per le attività sportive, insieme ai dati anagrafici da compilare, riporta l’attestazione rispetto allo stato di salute attuale dell’atleta, minore o maggiorenne che sia. In particolare si dichiara:

  • Di non aver avuto diagnosi accertata di infezione da Covid-19.
  • Di non avere in atto e non avere avuto sintomi riferibili all’infezione da Covid-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5, tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime settimane
  • Di non aver avuto contatti stretti (per la definizione vedi circolare 0018584-29/05/2020 del Ministero della Salute) negli ultimi 14 giorni con persone a cui è stato diagnosticato il coronavirus (familiari, luogo di lavoro, etc.).

Ciò che non è ancora chiaro, e che in pochi probabilmente sanno, è se questa autocertificazione che attesta lo stato di salute per contenere il rischio da Coronavirus abbia valore legale e soprattutto conseguenze penali. E le due cose – valore legale e conseguenze penali – sono strettamente correlate tra di loro.
Il dubbio era già circolato a inizio maggio, con l’avvio della Fase 2, e riguarda la distinzione tra Autodichiarazione e Autocertificazione come contenuta nel Dpr 445/2000 Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 “Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa. (Testo A).
Come dichiarato all’Ansa dal presidente della Camera penale di Isernia Francesco La Cava:

“Le autocertificazioni, secondo il Dpr 445/2000, sono dichiarazioni spontanee, mentre quelle che vanno oggi sottoscritte sono già predisposte”. Il legale fa notare che l’art.49 del Dpr stabilisce che certificati medici, sanitari, veterinari ‘non possono essere sostituiti da altro documento’. “Sottoscrivendo queste autocertificazioni si è esposti al rischio di procedimento penale”.

In pratica e in parole povere la differenza sarebbe tra auto-dichiarare stati, qualità personali e fatti (dati di nascita, residenza, titolo di studio, appartenenza a ordini professionali e altri, come elencato nell’articolo 46 del Dpr 445/2000) e auto-certificare qualcosa come lo stato di salute che deve invece essere certificato da un soggetto terzo, medico o sanitario (appunto come nel caso del certificato medico sportivo).

È lo stesso tema emerso in seguito alla richiesta di analoga autocertificazione richiesta dall’Associazione nazionale dei presidi (Anp) al Ministro della Salute per la ripresa delle attività scolastiche. Come infatti riporta Open:

Qualora il ministro Roberto Speranza scegliesse di cavalcare la proposta, le cose inizierebbero a farsi molto serie per i tutori legali degli alunni. Laddove si presentassero dei problemi di salute con i ragazzi e le ragazze under 18 – dichiarati invece sani dall’attestazione – questi potrebbero andare incontro a una denuncia penale per falsa dichiarazione in atto pubblico. Reato stabilito dal dpr 445/2000.

«Allo stato attuale delle cose è molto difficile che se un ragazzo con dei sintomi si presenta a scuola, il preside denunci la famiglia», dice a Open Anna Maria Santoro della Flc Cgil. «L’unico modo per avere il controllo giuridico sulla faccenda è l’introduzione di un’autocertificazione». Una scelta, quindi, che il Ministero non farebbe certo a cuor leggero, considerando anche le opposizioni politiche arrivate in tal senso.

Quindi, se così fosse, le conseguenze sono quelle stabilite all’ Articolo 76 – Norme penali del Dpr 445/2000: “Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico e punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia“?

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