Coronavirus Fase 2: in Sicilia si può fare qualunque attività sportiva all’aperto

Coronavirus Fase 2: in Sicilia si può fare qualunque attività sportiva all'aperto

Corsa, ciclismo, tennis, golf, vela e canottaggio: in Sicilia si può fare qualunque attività sportiva all’aperto, ed è quanto prevede l’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020 firmata dal presidente Nello Musumeci che recepisce quanto già nel DPCM del 26 aprile e, rispetto ad altre regioni, ne allarga le possibilità. Rimane il vincolo dell’attività individuale (o con accompagnatore per minori o persone non autosufficienti), rimane il principio della distanza di sicurezza interpersonale – che a questo punto “spiega” il via libera alla riapertura dei circoli tennis e dei green per il golf – e non si accenna in alcun modo all’obbligo o meno dell’uso della mascherina, che già nel DPCM è in dubbio e per il quale per esempio il governatore della Lombardia Attilio Fontana ha ribadito l’obbligo anche per correre o per il ciclismo.

Coronavirus Fase 2: in Sicilia si può fare qualunque attività sportiva all’aperto

Ma cosa dice esattamente l’Ordinanza contingibile e urgente n. 18 del 30.04.2020? Ecco il testo che riguarda le attività sportive al punto 8:

È consentita l’attività sportiva in forma individuale, ovvero con un accompagnatore per i minori e le persone non autosufficienti, compresa la c.d. pesca sportiva, purchè nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale e delle norme relative al contenimento del contagio.
I circoli, le società e le associazioni sportive sono autorizzati all’espletamento delle proprie attività, purchè in luoghi aperti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tale disposizione si applica alle seguenti discipline: tennis, ciclismo, canoa, canottaggio e vela, equitazione, atletica e golf.

Non si tratta di una apertura incondizionata e deregolata perché allo stesso punto l’Ordinanza stabilisce che:

I rappresentanti legali delle strutture predette sono tenuti a: a) comunicare l’inizio delle attività al Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda Sanitaria Provinciale competente per territorio; b) dichiarare di essere nelle condizioni di garantire la sanificazione periodica degli spogliatoi e degli spazi comuni; c) autocertificare la sussistenza dei requisiti di rispetto delle regole precauzionali secondo la circolare che verrà emanata dall’Assessorato regionale della Salute entro 24 dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza.

A questo punto quella siciliana è una situazione inedita che si aggiunge al già variegato panorama delle ordinanze regionali in materia di attività sportiva all’aperto che abbiamo cercato di mettere in ordine in questo articolo.

Foto di Dimitris Vetsikas da Pixabay

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