Divieto utilizzo piste da sci chiuse: cosa dice la legge

Divieto utilizzo piste da sci chiuse: cosa dice la legge

Sul divieto utilizzo piste da sci chiuse i dubbi sono molti, sia tra gli sciatori da discesa che, a fronte dello stop agli impianti di risalita in alcune località hanno trovato il modo di salire in quota in auto o taxi e poi scendere dalle piste (è successo per esempio a Livigno) che tra gli scialpinisti che in quota salgono con le proprie gambe e vedono che, in altre nazioni come Svizzera, Austria e Francia, le piste da discesa sono utilizzabili anche con gli impianti chiusi. La situazione è complicata e riguarda tanto i provvedimenti contingenti relativi al contenimento dell’epidemia da Coronavirus che le norme che regolamentano la gestione delle aree sciabili e infine anche le libere scelte dei comprensori sciistici. Ma andiamo per ordine.

Il Prefetto di Sondrio ha investito di questo problema tanto la Presidenza del Consiglio dei Ministri, quanto i Ministeri della Salute e dell’Interno nonché la Regione Lombardia, per:

Comprendere se la “ratio legis” dell’art. 1, comma 10, lett. oo) del D.P.C.M 14 gennaio 2021, nell’ottica di evitare la formazione di assembramenti, è nel senso di escludere l’utilizzo soltanto dei predetti impianti di risalita, lasciando salva la possibilità di adoperare – alle condizioni stabilite dalla legge 24 dicembre 2003, n. 363 recante “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo” e dalla legge regionale della Lombardia 1 ottobre 2014, n. 26 rubricata “Norme per la promozione e lo sviluppo delle attività motorie e sportive, dell’impiantistica sportiva e per l’esercizio delle professioni sportive inerenti alla montagna”- le piste da sci ubicate nei medesimi comprensori da parte degli amatori e fermo restando il rispetto delle prescrizioni anticovid vigenti.

Cosa dice il DPCM del 14 gennaio 2021 è ormai assodato, e sappiamo che consente l’attività motoria e sportiva anche in montagna, purché in forma individuale. Però ci sono anche altre 2 norme: la legge 363/2003 nazionale e, nella fattispecie, una legge regionale, la 26/2014.

La legge 363/2003 (che si può leggere integralmente sul sito della Camera dei Deputati) stabilisce alcuni punti dirimenti circa la possibilità di usare le piste da sci:

1. Sono aree sciabili attrezzate le superfici innevate, anche artificialmente, aperte al pubblico e comprendenti piste, impianti di risalita e di innevamento, abitualmente riservate alla pratica degli sport sulla neve.

Quindi per piste da sci si intende l’insieme di piste e impianti di risalita.

1. I gestori delle aree individuate assicurano agli utenti la pratica delle attività sportive e ricreative in condizioni di sicurezza, provvedendo alla messa in sicurezza delle piste secondo quanto stabilito dalle regioni.
2. I gestori sono altresì obbligati ad assicurare il soccorso e il trasporto degli infortunati lungo le piste in luoghi accessibili dai più vicini centri di assistenza sanitaria o di pronto soccorso.
3. Salvo che il fatto costituisca reato, la violazione delle disposizioni di cui al primo periodo del comma 2 comporta l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 euro a 200.000 euro.

Quindi i gestori delle aree individuate come insieme di piste e impianti di risalita hanno l’obbligo di assicurare le condizioni di sicurezza per la pratica delle attività sulla neve.

1. I gestori delle aree sciabili attrezzate, con esclusione delle aree dedicate allo sci di fondo, sono civilmente responsabili della regolarità e della sicurezza dell’esercizio delle piste e non possono consentirne l’apertura al pubblico senza avere previamente stipulato apposito contratto di assicurazione ai fini della responsabilità civile per danni derivabili agli utenti e ai terzi per fatti derivanti da responsabilità del gestore in relazione all’uso di dette aree.

Infine i gestori sono civilmente responsabili di ciò che accade sulle piste da sci.

Poi ci sono le leggi regionali, e per esempio quella della Lombardia (articolo 40 del Regolamento regionale 29 settembre 2017, n. 5) dice che “consente l’utilizzo delle piste da discesa e destinate agli altri sport sulla neve entro i limiti di orario di funzionamento degli impianti di risalita”. Da cui l’interpretazione restrittiva del Prefetto di Sondrio che considera assolutamente vietato anche l’utilizzo delle piste sino al 5 marzo prossimo.

Detto tutto ciò a norma di legge, poi nulla vieta che i singoli gestori dei comprensori facciano scelte diverse, come per esempio a Pian Muné in provincia di Cuneo dove le piste da sci continuano a essere battute e aperte per la fruizione da parte degli scialpinisti.

Veduta aerea della pista seggiovia in perfetta forma ❄

Le piste da discesa continueranno ad essere battute…

Pubblicato da Pian Muné su Martedì 16 febbraio 2021

Quindi che fare? Come prima cosa avere presente la legge nazionale. Poi verificare cosa dicono le diverse leggi regionali (un buon punto di partenza può essere questo nostro articolo circa l’obbligo di ARTVA nella pratica dello scialpinismo, con l’elenco dei diversi regolamenti regionali) e infine informarsi sulle decisioni dei singoli comprensori o gestori.

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