Per andare in montagna si può uscire dal proprio Comune?

Per andare in montagna si può uscire dal proprio Comune

Per andare in montagna si può uscire dal proprio Comune, ma senza uscire dalla propria Regione o Provincia Autonoma. È il chiarimento tanto atteso, comparso nelle FAQ sul sito del Governo, circa ciò che si può o non si può fare nelle diverse zone in seguito al DPCM del 14 gennaio. Quindi per escursioni in montagna, ciaspolate, scialpinismo, sci di fondo e altre attività in montagna, sempre individuali e sempre rispettando il distanziamento e le altre norme di protezione individuali, si può uscire dal proprio Comune di residenza o domicilio. Ma questo vale solo per le regioni in zona gialla o arancione, e non per le regioni in zona rossa. Più o meno analogamente a quanto stabilito per il decreto Natale, tranne che per la zona rossa.
Una interpretazione e decisione da parte del Governo che va incontro alle richieste pervenute da più parti, compresi CAI, UNCEM e Guide Alpine, di considerare le attività in montagna come attività sportive, e non mera attività motoria, e di consentire gli spostamenti per chi non avesse territori montani nel proprio Comune analogamente ad altri sport (per esempio la pratica del tennis, che è l’esempio citato proprio dal Governo): «è consentito per le zone arancioni e gialla recarsi presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere esclusivamente all’aperto l’attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento».

Ma vediamo nel dettaglio come è consentito andare in montagna uscendo dal proprio Comune secondo le FAQ del Governo zona per zona

Andare in montagna uscendo dal proprio comune in Zona gialla

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività motoria o sportiva in quella località, purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma (quest’ultima limitazione è prevista fino al 15 febbraio 2021).
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Andare in montagna uscendo dal proprio comune in Zona arancione

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

È possibile recarsi in un altro Comune, dalle 5.00 alle 22.00, per fare attività sportiva solo qualora questa non sia disponibile nel proprio Comune (per esempio, nel caso in cui non ci siano campi da tennis), purché si trovi nella stessa Regione o Provincia autonoma. Inoltre è possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza. Si ricorda inoltre che, ai sensi del Dpcm, per i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti è equiparata al territorio comunale la fascia territoriale circostante, fino a una distanza di 30 km dai relativi confini.
Si ricorda che, durante lo svolgimento dell’attività sportiva, è sempre necessario mantenere la distanza di almeno 2 metri dalle altre persone.

Andare in montagna uscendo dal proprio comune in Zona rossa

È possibile recarsi in un altro Comune al solo scopo di fare lì attività sportiva? In alternativa, è possibile varcare i confini comunali mentre si pratica l’attività sportiva (per esempio correndo o valicando un monte), per concluderla comunque all’interno del proprio Comune?

Nell’area rossa è consentito svolgere l’attività sportiva esclusivamente nell’ambito del territorio del proprio Comune, dalle 5.00 alle 22.00, in forma individuale e all’aperto, mantenendo la distanza interpersonale di due metri. È tuttavia possibile, nello svolgimento di un’attività sportiva che comporti uno spostamento (per esempio la corsa o la bicicletta), entrare in un altro Comune, purché tale spostamento resti funzionale unicamente all’attività sportiva stessa e la destinazione finale coincida con il Comune di partenza.

Foto di Simon Migaj da Pexels

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