Decreto Festività 2021: cosa cambia da subito per sport, palestre e piste da sci

Con il Decreto Festività 2021 cambiano da subito molte regole per sport, palestre e piscine e anche piste da sci

Decreto festività 2021

Con il Decreto Festività 2021, annunciato il giorno di Natale con le misure per contenere l’avanzata della variante Omicron, cambiano da subito molte cose anche per lo sport, praticato o guardato, le palestre e piscine e anche per le piste da sci che hanno appena riaperto dopo l’inverno 2020 di lockdown. Obblighi e divieti, quelli del Decreto Natale 2021, non da poco, come si evince dalla lettura e analisi dei singoli articoli.

Decreto Festività 2021: cosa cambia per sport, palestre e piste da sci

Vediamo allora gli articoli del Decreto Festività 2021 che interessano lo sport, le palestre, le piscine e le piste da sci

Art. 4 (Dispositivi di protezione delle vie respiratorie)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 gennaio 2022, l’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, anche nei luoghi all’aperto, di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, trova applicazione anche in zona bianca.

Sul comma 1 dell’articolo 4 del decreto Natale 2021 si può stare un po’ tranquilli: se sei in giro da solo a correre o in bicicletta, ma anche sulle piste da sci mentre stai sciando, non c’è l’obbligo di indossare la mascherina, chirurgica, di comunità o FFP2 che sia. Però laddove non è possibile mantenere la distanza interpersonale di sicurezza, o in situazioni di assembramento, è obbligatorio indossare la mascherina anche all’aperto e anche in zona bianca. Come testimonia la multa dei Carabinieri di Brunico a degli sciatori in coda agli impianti senza mascherina.

2. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso o all’aperto, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2. Nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, e per il medesimo periodo di tempo di cui al primo periodo, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

Al chiuso (palazzetti o palestre) così come all’aperto (stadi tipicamente) per gli spettatori è obbligatorio indossare le mascherine FFP2

Articolo 8

1. Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l’accesso ai servizi e alle attività, di cui all’articolo 9-bis, comma 1, lettere c), d), f), g), h), del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) del decreto-legge n. 52 del 2021, nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Per capire dove, come e quando è obbligatoria la certificazione verde COVID-19 in base all’articolo 8 del Decreto Festività 2021 bisogna fare riferimento al DL 22 Aprile 2021 che, relativamente allo sport, parla di:

d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, di cui all’articolo 6, limitatamente alle attivita’ al chiuso, nonche’ spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non autosufficienti in ragione dell’eta’ o di disabilita’;

f) centri termali, salvo che per gli accessi necessari all’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e allo svolgimento di attivita’ riabilitative o terapeutiche, parchi tematici e di divertimento;

Quindi per entrare in piscina, in palestra, per praticare qualunque sport di squadra di qualunque livello – agonistico o amatoriale che sia, di contatto o meno – e anche per accedere agli impianti di risalita per sciare è necessario il Green Pass, o certificazione vedre COVID-19. Sì, ma quale Green Pass? Lo spiega una tabella sul sito del Governo.

L’acquisto di skipass che consente anche in via non esclusiva l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento in zona Bianca, Gialla o Arancione NON è consentito senza Green Pass, è consentito con il Green Pass Base (vaccinazione, guarigione, tampone) solo in zona Bianca o Gialla e con il Green Pass Rafforzato (vaccinazione e guarigione) anche in zona arancione.
L’acquisto di skipass per uso esclusivo di impianti di risalita diversi da funivie, cabinovie e seggiovie qualora utilizzate con chiusura delle cupole paravento è invece consentito ANCHE SENZA Green Pass in zona bianca o gialla. Il che cambia parecchio le carte in tavola rispetto alle condizioni con cui sono stati riaperti gli impianti.

Più complicata e variegata la situazione relativa a obbligo di Green Pass, base o rafforzato che sia, o meno, per quanto riguarda la pratica sportiva, come si vede dalla tabella seguente che distingue tra attività motoria e sportiva, sport individuali e di squadra, all’aperto o al chiuso:

Decreto festività 2021

Art. 5 (Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande)

C’è infine un altro comma, che riguarda bar e ristoranti ma anche i rifugi, ed è il 1 dell’Art. 5 (Disposizioni in materia di consumo di cibi e bevande):

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso, nei servizi di ristorazione, di cui all’articolo 4 del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a), b) e c-bis) nonché ai soggetti di cui all’articolo 9-bis, comma 3, primo periodo, del decreto-legge n. 52 del 2021.

Cioè anche per prendere un caffè o una cioccolata al volo al banco del rifugio, è obbligatorio essere in possesso di certificazione verde COVID-19.

Foto di julie aagaard da Pexels

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