Codice della Strada e monopattini elettrici: le 10 cose importanti da sapere

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Il Codice della Strada contiene tutta una parte relativa ai monopattini elettrici con almeno 10 cose da sapere. La legge 9 novembre 2021, n. 156 recante disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, è entrata in vigore il 10 novembre 2021 e insieme a tante norme che riguardano la circolazione stradale in generale, dagli autoveicoli alle biciclette, ne contiene anche alcune specifiche per i monopattini elettrici.Ci sono stati poi aggiornamenti nel 2023 e si discute di targa, casco per tutti e assicurazioni, ma niente di ancora definitivo.

Codice della Strada e monopattini elettrici: le 10 cose importanti da sapere

Per questo abbiamo letto il decreto punto per punto e ne abbiamo estrapolato i punti salienti dell’articolo 75 relativo a nuovo Codice della Strada e monopattini elettrici per chi ha o usa abitualmente questo mezzo di trasporto. Da luci e frecce a velocità e strade percorribili, ecco le 10 cose importanti da sapere per sfruttare senza rischi di multa i nuovi mezzi di trasporto elettrici.codice-strada-monopattini

1. I monopattini elettrici devono avere frecce e luci freno

75-bis. A decorrere dal 1° luglio 2022, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica commercializzati in Italia devono essere dotati di indicatori luminosi di svolta e di freno su entrambe le ruote. Per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica gia’ in circolazione prima di tale data, è fatto obbligo di adeguarsi entro il 1° gennaio 2024.

2. I monopattini elettrici sono considerati come le biciclette, e seguono le stesse regole

75-quinquies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, per quanto non previsto dai commi da 75 a 75-vicies ter, sono equiparati ai velocipedi.

3. Per circolare di notte i monopattini elettrici devono avere luce davanti e dietro

75-sexies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurita’, e di giorno, qualora le condizioni di visibilita’ lo richiedano, i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare su strada pubblica solo se provvisti anteriormente di luce bianca o gialla fissa e posteriormente di luce rossa fissa, entrambe accese e ben funzionanti. I monopattini elettrici sono altresi’ dotati posteriormente di catadiottri rossi.

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4. Di notte in monopattino serve il giubbino riflettente

75-septies. Da mezz’ora dopo il tramonto, durante tutto il periodo dell’oscurita’, il conducente del monopattino a propulsione prevalentemente elettrica deve circolare indossando il giubbotto o le bretelle retroriflettenti ad alta visibilita’, di cui al comma 4-ter dell’articolo 162 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

5. I monopattini elettrici si possono guidare solo dai 14 anni di età

75-octies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono essere condotti solo da utilizzatori che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di eta’.

6. I minorenni devono indossare il casco sul monopattino elettrico

75-novies. I conducenti di eta’ inferiore a diciotto anni hanno l’obbligo di indossare un idoneo casco protettivo conforme alle norme tecniche armonizzate UNI EN 1078 o UNI EN 1080.

 

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7. Sul monopattino elettrico è vietato andare in 2

75-decies. E’ vietato trasportare altre persone, oggetti o animali, di trainare veicoli, di condurre animali e di farsi trainare da un altro veicolo.

8. Vietato andare sui marciapiedi

75-undecies. E’ vietata la circolazione dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica sui marciapiedi. Sui marciapiedi e’ consentita esclusivamente la conduzione a mano dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica. E’ altresi’ vietato circolare contromano, salvo che nelle strade con doppio senso ciclabile.

9. Si circola solo su strade urbane con limite a 50 km/h

75-terdecies. I monopattini a propulsione prevalentemente elettrica possono circolare esclusivamente su strade urbane con limite di velocita’ di 50 km/h, nelle aree pedonali, su percorsi pedonali e ciclabili, su corsie ciclabili, su strade a priorita’ ciclabile, su piste ciclabili in sede propria e su corsia riservata ovvero dovunque sia consentita la circolazione dei velocipedi.
Per le strade extraurbane, il chiarimento della norma arrivato a febbraio 2022 spiega che nelle strade extraurbane i monopattini elettrici possono circolare solo su piste ciclabili o su altri percorsi riservati alla circolazione delle biciclette.monopattino-strade-urbane

10. Vietato sostare sui marciapiedi

75-quinquiesdecies. E’ vietato sostare sul marciapiede, salvo che nelle aree individuate dai comuni. I comuni possono individuare tali aree, garantendo adeguata capillarita’, privilegiando la scelta di localizzazioni alternative ai marciapiedi. Tali aree possono essere prive di segnaletica orizzontale e verticale, purche’ le coordinate GPS della loro localizzazione siano consultabili pubblicamente nel sito internet istituzionale del comune. Ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica e’ comunque consentita la sosta negli stalli riservati a velocipedi, ciclomotori e motoveicoli.

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