Obbligo del casco per sciare fino a 18 anni: cosa succede dal 1° gennaio 2022

Dal 1° gennaio 2022 scatta l'obbligo del casco per sciare fino a 18 anni: vale per sci, snowboard, slittino e bob, insieme all'assicurazione responsabilità civile verso terzi

Obbligo del casco per sciare fino a 18 anni

Dal 1° gennaio 2022 scatta l’obbligo del casco per sciare fino a 18 anni. Lo stabilisce il Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, che stabilisce tra le altre cose anche l’obbligo di assicurazione RCT (Responsabilità Civile verso Terzi) per chiunque acceda alle piste da sci.

Cosa prevede l’Articolo 17 sull’obbligo del casco per sciare fino a 18 anni

L’Articolo 17 del Decreto Legislativo numero 40 del 28 febbraio 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 3 aprile 2020 e in attuazione dell’articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali stabilisce così il caso obbligatorio per sciare per i minorenni:

Nell’esercizio della pratica dello sci alpino e dello snowboard, del telemark, della slitta e dello slittino è fatto obbligo ai soggetti di età inferiore ai diciotto anni di indossare un casco protettivo conforme alle caratteristiche di cui al comma 3.

Il responsabile della violazione delle disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 150 euro.

In pratica: chiunque abbia meno di 18 anni, e qualunque sia l’attività di discesa che pratica sulla neve, slittino, slitta o bob compresi, è obbligato a indossare un casco protettivo conforme alla legge.

Casco e assicurazione obbligatoria ai minori di 18 anni per sciare

Il DL 40 del 28 febbraio 2021 impone anche l’assicurazione obbligatoria responsabilità civile verso terzi per chiunque acceda alle piste da sci, quindi compresi gli under 18 o minorenni. È bene ricordare che l’assicurazione RCT non copre le spese a proprio carico per infortunio, eventualmente coperte da una ulteriore specifica assicurazione, e che l’articolo 28 del Decreto legislativo stabilisce a sua volta che “nel caso di scontro tra sciatori, si presume, fino a prova contraria, che ciascuno di essi abbia concorso ugualmente a produrre i danni eventualmente occorsi“.

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