Ciclismo in zona rossa: solo dentro al proprio Comune

ciclismo in zona rossa: solo dentro l proprio comune

Il nuovo Dpcm del 3 novembre 2020 complica ulteriormente le cose per quanto riguarda il ciclismo in zona rossa: si può fare solo dentro al proprio Comune o, trattandosi di attività sportiva, si può uscire dai vincoli territoriali della propria residenza o domicilio? Come già in occasione di tutti gli altri DPCM di questo 2020 funestato dal COVID bisogna armarsi di pazienza e un po’ di logica per capire cosa intende il Governo e di conseguenza cosa si può fare senza incorrere in sanzioni.
Intanto, come prima cosa, anche in zona rossa si può uscire in bicicletta, perché il ciclismo è “attività sportiva, consentita esclusivamente all’aperto e in forma individuale” e non attività motoria, consentita “nei pressi della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza, di almeno un metro con ogni altra persona, e con l’obbligo di mascherina”. Queste sono le indicazioni contenute nell’articolo 1., punto 9), del DPCM 3 novembre e valide su tutto il territorio nazionale.

Poi però c’è anche l’articolo 2, quello delle “ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto“. È la parte che volgarmente istituisce le zone rosse, arancioni, gialle e verdi ed è quella che in qualche modo vincola il ciclismo in zona rossa, confinandolo de facto solo dentro al proprio comune.
È qui infatti, al punto 4, che ci sono i 2 commi che regolano il ciclismo in zona rossa:
Comma b): è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune.
Il comma a) recita le stesse limitazioni ma a carattere più ampio del comune di residenza, domicilio o abitazione, quindi al momento regionale.

Ora, secondo il codice della strada una bicicletta è a tutti gli effetti un mezzo di trasporto. La prima conseguenza è che è possibile uscire dal proprio comune in sella a una bicicletta se per esempio ci si sta recando al lavoro, o per qualsiasi altra esigenza espressa al comma b). Però l’attività sportiva, cioè un allenamento in bicicletta, un giro turistico in bicicletta, una semplice passeggiata in bicicletta, non rientrano tra questi motivi certificabili tramite autocertificazione.

Quindi per quanto riguarda il ciclismo in zona rossa il paradosso è che è possibile solo all’interno del proprio comune.Detto tutto ciò, fatta la norma, nel caso di un ciclista solitario, che svolge attività individuale, sarebbe interessante capire come possa venire applicata, a meno di non voler ritornare ai tempi degli inseguimenti dei runner e delle multe ai ciclisti che abbiamo già vissuto a marzo.

La notizia consolatoria, se così si può dire, e che almeno per questa volta è stato scongiurato il rischio di dover indossare la mascherina, obbligatoria per l’attività motoria ma non per quella sportiva all’aperto.

[AGGIORNAMENTO 7 NOVEMBRE 2020] Questa iniziale interpretazione per il ciclismo in zona rossa è confermata ora anche dalle FAQ del Governo circa limiti e comportamenti nelle zone rosse:

L’uso della bicicletta è consentito per raggiungere la sede di lavoro, il luogo di residenza o i negozi che vendono generi alimentari o di prima necessità. È inoltre consentito utilizzare la bicicletta per svolgere attività motoria all’aperto nella prossimità di casa propria, mantenendo la distanza interpersonale di almeno un metro, o per effettuare attività sportiva, mantenendo la distanza interpersonale di almeno due metri.

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